Le funzioni della Procura Generale, come in generale quella degli uffici del pubblico ministero, sono indicate nel Titolo III, Capo I, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
"Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce" (art. 69 del R.D. 12/1941).
Esso "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge" (art. 73 del R.D. 12/1941).
Disposizioni di rilievo sono contenute anche nel codice di procedura penale, nella legge 24 maggio 1951, n. 392 e nel D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
In ambito penale il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione .
Tali funzioni sono esercitate dai magistrati della Procura Generale presso la Cortedi Appello nei giudizi di impugnazione che si svolgono innanzi a tale organo.
I magistrati della Procura Generale presso la Corted'Appello esercitano altresì le funzioni di pubblico ministero nei giudizi d'impugnazione che si svolgono innanzi alla Corte d'Assise d'Appello.
Tra le, principali,attribuzioni della Procura Generale :
- richieste di misure cautelari personali e patrimoniali;
- requisitorie nei procedimenti per risarcimento dei danni da ingiusta detenzione nel distretto e per revisione di sentenze definitive emesse in altro distretto per cui è competente ex art.11 c.p.p.;
- richiesta alla Corte d'Appello del distretto competente di emettere sentenza di revisione di una condanna nei casi previsti dall'articolo 630 c.p.p.;
- esecuzione delle sentenze della Corte d'Appello e sorveglianza sulla tempestiva esecuzione di tutte le sentenze di condanna dei Tribunali e dei Giudici di pace, divenute esecutive senza aver subito modifiche sostanziali nei successivi gradi di giudizio;
- partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori relativamente alla sospensione della pena, ai benefici penitenziari, ai permessi, con potere di ricorrere in Cassazione in caso di violazione di legge o errore di diritto;
- istruzione delle domande di Grazia presentate alla Procura Generale e formulazione di pareri su quelle presentate al magistrato di sorveglianza;
- autorizzazione agli organi competenti ex art. 4 della legge 31.07.2005 n. 155 allo svolgimento delle attività di cui all'art. 226 norme di att. c.p.p. quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività' terroristiche o di eversione dell'ordinamento.
Relativamente al settore civile , il Procuratore Generale è parte necessaria ed interviene in tutte le cause civili in grado di appello per le quali il PM avrebbe potuto iniziare l'azione civile (interdizione ed inabilitazione, separazione e divorzio nonché modifiche delle condizioni conseguenti a dette pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti e materia societaria, stato delle persone).
Inoltre, le funzioni di pubblico ministero spettanti alle Procure della Repubblica sono esercitate, a seguito di avocazione, dai magistrati della Procura Generale pressola Corte d'Appello nei casi previsti dalla legge.
Relativamente ai rapporti con le autorità straniere attengono una serie di attribuzioni quali, le estradizioni, sia attive che passive; l'emissione del mandato di arresto europeo nei casi indicati dall'art. 28 della legge n. 69/2005; i pareri, su richiesta della Corte d'Appello, quale organo del P.M. presso il giudice dell'esecuzione, sull'applicazione di una misura coercitiva nella procedura passiva di consegna di un imputato o condannato all'estero; le rogatorie; la notifica degli atti all'estero e dall'estero; la richiesta di riconoscimento di sentenze straniere penali e l'intervento per il riconoscimento di sentenze straniere in materia di stato delle persone, minori, annullamento di matrimonio.
L’Ufficio della Procura Generale della Repubblica è composta da magistrati e personale amministrativo.
Ogni Procura Generale della Repubblica ha un Procuratore Generale della Repubblica, affiancato da Sostituti Procuratori Generali detta Repubblica e da Avvocati Generali della Repubblica.
La Procura Generaledi Catanzaro ha:
una pianta organica di magistratura composta da :
n. 1 Procuratore Generale della Repubblica
n. 1 Avvocato Generale della Repubblica
n. 8 Sostituti Procuratori Generali della Repubblica
una pianta organica di personale amministrativo composta da :
n. 1 Dirigente
n. 2 Direttori
n. 3 Funzionari giudiziari
n 1 Funzionari contabili
n. 1 contabili
n. 4 Cancellieri Esperti
n. 8 Assistenti giudiziari
n 2 Assistenti Informatici
n.3 operatori giudiziari
n. 2 conducenti automezzi
n. 6 ausiliari
gli Uffici che svolgono, ciascuno per la propria competenza, le attività di supporto all’attività giurisdizionale, amministrativa e contabile, sono, strutturalmente, distinti in:
Segreteria Affari Generali
Segreteria del Personale di magistratura e amministrativo
Segreteria Penale
Segreteria Civile
Ufficio Esecuzioni
Ufficio di ragioneria
Ufficio del Funzionario Delegato
La ProcuraGeneralepresso la corte di Appello di Catanzaro ha:
- competenza territoriale relativamente alle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Castrovillari, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia
- competenza sugli uffici di Procura presso i Tribunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Castrovillari, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia e sulla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro
La ProcuraGeneraleè sede dei Funzionari Delegati ( Procuratore Generale e Dirigente Amministrativo) che attengono alle spese di giustizia, alle spese per i processi, alle spese di cancelleria e alle spese di missione.
La Procura Generalepressola Corted'Appello, pur non avendo una propria sezione di polizia giudiziaria, può avvalersi di quelle delle Procure della Repubblica del distretto, oltre che dei servizi di polizia giudiziaria esterni alle procure e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.